Statuto Associazione

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Costituzione, denominazione e sede

Art. 1. E’ costituita nel rispetto del codice civile una associazione di promozione sociale che assume la denominazione di ”Associazione Pietro Costa”. Detta Associazione aderisce all’associazione nazionale di settore “Associazione Arci”.

 

Art. 2. L’associazione ha sede legale in Castel Bolognese (RA), Via Emilia Interna n. 137.

 

Art. 3. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di utilità sociale a favore dei propri associati e di terzi. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita e utile al raggiungimento dei propri scopi.

 

Art. 4. L’Associazione è apartitica e laica e si ispira a principi di democrazia, trasparenza ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

 

Art. 5. La durata dell’Associazione è illimitata.

Finalità e attività

Art. 6. Le finalità dell’Associazione sono:

–          promuovere azioni per favorire la cultura del sapere, della tolleranza e dell’accoglienza, dell’educazione alla responsabilità e della non violenza;

–          divulgare i valori dell’antifascismo,del lavoro, della giustizia e della solidarietà;

–          favorire la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio ambientale, artistico e architettonico locale;

–          favorire modelli di sostegno solidale e di auto associazione fra i cittadini;

–          promuovere la conservazione degli archivi storici di Partiti, Enti, Associazioni, privati;

–          favorire la continuità della tradizioni popolari;

–          promuovere l’informazione.

Art. 7. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’associazione si propone, a titolo        esemplificativo e non esaustivo, di:

–          promuovere la catalogazione, conservazione e promozione degli archivi storici locali di Enti, Associazioni e privati;

–          promuovere iniziative volte alla continuità delle tradizioni locali e per nuove forme di aggregazione sociale e culturale;

–          promuovere e sostenere l’informazione locale;

–          favorire la diffusione dell’informazione anche tramite un utilizzo consapevole e aperto delle tecnologie informatiche e telematiche, anche a basso costo, a vantaggio di tutti;

–          migliorare la qualità della vita, promovendo azioni di tutela del territorio, dell’ambiente e della salute;

–          organizzare incontri pubblici, convegni e corsi di formazione;

–          promuovere nuove forme associative e di volontariato e sostenere quelle presenti;

–          promuovere forme di auto associazione fra i cittadini per un uso più consapevole dei mezzi di trasporto, a partire dall’automobile;

–          promuovere forme di auto associazione fra i cittadini per gli acquisti di beni di consumo, valorizzando il rapporto con l’ambito territoriale.

Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e bandiscono ogni forma di discriminazione sociale, politica e religiosa.

Soci

Art. 7. Possono aderire all’Associazione tutte le persone che abbiano compiuto 18 anni di età, che accettino gli articoli dello Statuto, che condividano gli scopi dell’associazione, che si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione..

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Sull’eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l’Assemblea.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

 

Art. 8. I soci si dividono in tre categorie: fondatori, ordinari e onorari.

Sono soci fondatori quelli che hanno fondato l’associazione firmandone l’atto costitutivo.

Sono soci ordinari coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio direttivo.

Sono soci onorari persone alle quali l’associazione deve particolare riconoscenza; vengono nominati dall’assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo; non possono assumere cariche direttive nell’associazione e possono partecipare alle assemblee con parere consultivo, ma senza diritto di voto.

Il numero dei soci ordinari è illimitato.

L’ammontare della quota annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello a cui l’iscrizione si riferisce.

Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite. La disciplina di eventuali rimborsi spese sarà codificata dal regolamento del presente Statuto.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione, di essere eletti alle cariche sociali, di accedere ai servizi offerti dall’Associazione, di proporre progetti e iniziative al Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli aderenti fra soci fondatori e ordinari non implica nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione.

Art. 10. I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi sociali. Hanno inoltre l’obbligo di versare le quote associative, di essere coerenti con gli obiettivi dell’Associazione e di prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo il proprio impegno in modo personale, gratuito e spontaneo.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili

Art. 11. La qualità di socio si perde per:

–          morte;

–          dimissioni: i soci hanno il diritto di recedere in qualunque momento dal novero dei partecipanti all’Associazione, tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo  con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci;

–          decadenza per mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini previsti dal regolamento interno; ciò comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità;

–          esclusione.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo nei confronti dei soci che abbiano agito con grave negligenza nello svolgimento di funzioni loro affidate, o che abbiano tenuto comportamenti che costituiscono violazione delle norme statutarie, dei regolamenti interni, o di delibere degli organi sociali, o comunque contrastanti con le finalità dell’Associazione o che abbiano arrecato danno all’immagine dell’Associazione. Possono inoltre perdere la qualità di socio per esclusione coloro i quali senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica da far pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e la cui disamina in contraddittorio verrà effettuata nella prima assemblea dei soci utile.

L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Organi sociali

Art. 12. Gli organi dell’associazione sono:

–          l’Assemblea dei soci;

–          il Consiglio direttivo;

–          il Presidente;

–          il Collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Assemblea dei soci

Art. 13. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le riunioni dell’Assemblea vengono convocate dal Presidente o da altro consigliere da lui delegato, mediante comunicazione scritta (postale o messaggio di posta elettronica con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte del socio) inviata a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data fissata, contenente l’ordine del giorno e l’indicazione della data, ora e sede sia della prima che della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Art. 14. L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo

L’assemblea dei soci si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti  o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

 

Art. 15. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. La funzione di Segretario verbalizzante è assunta da un associato nominato dall’Assemblea stessa. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano, salvo che un terzo dei partecipanti chieda il voto segreto. Per l’elezione delle cariche sociali o per votazioni riguardanti le persone si procede mediante voto a scrutinio segreto.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato può presentare al massimo una delega.

Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario dell’Assemblea, e reso disponibile ai soci.

 

Art. 16. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

 

Art. 17. L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.

In particolare l’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

–          discute e approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;

–          definisce il programma generale annuale di attività;

–          elegge i componenti del Consiglio Direttivo, dopo averne determinato il numero;

–          elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

–          discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;

–          delibera sull’esclusione dei soci ai sensi dell’art. 11;

–          discute e decide su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e in generale su tutte le materie ad essa riservate dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 18. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e di almeno metà degli associati in seconda convocazione, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Consiglio direttivo

Art. 19. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari minimo di sette a un numero massimo di nove membri, compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea scegliendo tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 20. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Presidente convoca entro sessanta giorni l’Assemblea per la loro sostituzione; i nuovi consiglieri scadono insieme con quelli che sono in carica all’atto della loro elezione. I consiglieri che, senza giustificato motivo, risultino assenti per tre riunioni consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio e sostituiti con le modalità sopra indicate. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto, e il Presidente deve convocare entro sessanta giorni l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

 

Art. 21. Il Consiglio Direttivo, alla prima seduta, elegge tra i propri componenti il Presidente, e elegge al proprio interno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti, e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo e all’ammontare della quota associativa. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta (postale o messaggio di posta elettronica con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell’interessato) inviata a tutti i consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata, contenente l’ordine del giorno e l’indicazione della data, ora e sede della riunione.

Art. 23. Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. La funzione verbalizzante è assunta dal Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro consigliere scelto dal Consiglio stesso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione, e reso disponibile ai soci.

 

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. Nello specifico:

–          elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vicepresidente;

–          elegge e revoca il Segretario e il Tesoriere;

–          determina l’ammontare della quota associativa;

–          compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci;

–          cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;

–          predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;

–          presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso;

–          propone all’Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;

–          riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

–          delibera in ordine alla decadenza dei soci;

–          propone all’Assemblea l’esclusione dei soci.

Presidente

Art. 25. Il Presidente è il legale rappresentante e portavoce dell’Associazione e ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo dal quale è stato eletto. Può essere revocato dall’Assemblea ordinaria con voto della maggioranza assoluta dei presenti. Convoca e presiede l’Assemblea ordinaria e straordinaria e il Consiglio Direttivo. Vigila sul buon andamento delle attività dell’Associazione e sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell’Associazione.

 

Art. 26. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

Art. 27. Il Vicepresidente è eletto  dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Segretario e Tesoriere

Art. 28. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. È responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio e dell’Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

 

Art. 29. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del rendiconto economico e finanziario sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali ed eseguire le operazioni inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari secondo il mandato e le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 30. L’Assemblea elegge il Collegio dei Revisori dei Conti con la funzione di organo di controllo amministrativo-finanziario dell’Associazione; è formato da due membri effettivi ed uno supplente (quest’ultimo subentra in ogni caso di cessazione di un membro effettivo) nominati dall’Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all’Associazione.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre esercizi; la carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e di Tesoriere.

Art. 31. Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica il rendiconto economico e finanziario consuntivo e il bilancio preventivo e presenta all’Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro. A tali scopi, il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta all’anno.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

 

Art. 32. L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori dei Conti, presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

–          beni immobili e mobili;

–          azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

–          donazioni, lasciti o successioni;

–          altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

–          quote e contributi degli associati;

–          erogazioni liberali degli associati e di terzi;

–          contributi dello Stato, della Regione, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

–          contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

–          eredità, donazioni e legati;

–          entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

–          proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

–          entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

–          ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.

Art. 35. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.

Le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

 

Scioglimento e devoluzione dei beni

Art. 36. Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 18 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione che perseguano finalità analoghe,  oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui  al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 37

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Clausola compromissoria

Art. 38.

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo del Circolo, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ravenna

Norma finale

 

Art. 39. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non viene espressamente previsto da esso o dai regolamenti interni si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

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